Niente sanzioni per Chiellini dopo la manata rifilata a Belotti in Torino-Juventus, ecco le decisioni del giudice sportivo.
Adesso è ufficiale: non verrà utilizzata la prova tv contro il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini. E’ arrivato da poco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che di fatto scagiona Chiellini. Di fatto, la Procura della Figc non ha chiesto l’utilizzo della prova tv. In Torino-Juventus, l’esperto difensore bianconero aveva rifilato una manata in pieno volto all’attaccante granata, Belotti, che è sfuggita all’arbitro e ai collaboratori del direttore di gara. Una reazione che aveva fatto inviperire i tifosi granata e non solo, che si sono scagliati in modo veemente contro Chiellini e l’arbitro. Vediamo insieme tutte le decisione che il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea ha adottao dopo la 25.ma giornata. Ecco il testo del comunicato ufficiale:
Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Genoa, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche all’intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GOLDANIGA Edoardo (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BADELJ Milan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DE MAIO Sebastien (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PERICA Stipe (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).